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Prescrizione degli importi fatturati per la fornitura di energia elettricaIn cosa consiste il diritto alla prescrizione delle fatture In applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, gli utenti domestici, le microimprese o i professionisti hanno diritto ad eccepire la prescrizione. La prescrizione vale sia in caso di importi fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza e, come chiarito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la richiesta di prescrizione si applica a tutti i corrispettivi oggetto della fattura, ovvero sia alle componenti fisse (inclusa la quota potenza) sia a quelle variabili. In tali casi, ARERA ha disposto, con la delibera 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, misure volte al rafforzamento delle tutele nei confronti dei clienti finali titolari di punti di prelievo in bassa tensione, prevedendo specifici obblighi informativi in capo al venditore, anche laddove sussistano cause ostative indicate dal distributore al riconoscimento della prescrizione stessa. Il modulo messo a disposizione da Enerbaltea per eccepire la prescrizione è scaricabile al seguente link https://www.enerbaltea.it/modulistica/ Informativa su morositàCosa succede in caso di pagamenti in ritardo e morosità? Ogni bolletta indica il termine di scadenza per il pagamento della fornitura. Decorso tale termine, il Cliente riceve una comunicazione scritta di messa in mora a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con l'intimazione ad adempiere e l’indicazione di un ulteriore termine entro cui pagare la fattura. Se entro questo ulteriore termine la fattura non viene pagata, la fornitura verrà sospesa e verranno comunicate le modalità di pagamento e la presenza di eventuali importi prescritti.
Modalità di sospensione della fornitura? Decorsi due giorni solari dal termine di pagamento indicato in bolletta senza che il Cliente abbia provveduto a saldare il proprio debito, Enerbaltea invierà al Cliente una comunicazione scritta di messa in mora a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), contenente, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell'insoluto. In caso di perdurante morosità relativa a un POD disalimentabile, Enerbaltea, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. Nel caso di Cliente finale connesso in bassa tensione, la richiesta di sospensione della fornitura avverrà decorso un termine non inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora e, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura dal Distributore.
Maggiori spese di esazione Enerbaltea addebiterà al Cliente le maggiori spese di esazione sostenute. Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino di potenza, il Cliente è tenuto a corrispondere un contributo in quota fissa (pari a euro 23,00).
Indennizzi riconosciuti al Cliente Il Cliente ha diritto a un indennizzo di:
L’indennizzo automatico sarà riconosciuto al Cliente in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura e non sarà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. |
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